LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Prot. n. SSF/04/0034879
13 dicembre 2004


ALLEGATO 1


Criteri e modalità per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione per i “Responsabili Tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore” di cui all’art. 8 – comma 1, lettera b) – L.R. 13 maggio 2003, n. 9.


Premessa

Il Responsabile Tecnico delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore svolge direttamente il compito di verifica dell’idoneità tecnica del veicolo e pertanto costituisce figura professionale indispensabile nelle officine esercenti il servizio di revisione : il Responsabile Tecnico è, infatti, il referente unico di tutte le fasi delle operazioni di revisione a cui presenzia e che certifica personalmente nell’ottica di garantire la sicurezza stradale del mezzo.

Al responsabile Tecnico vengono quindi richiesti requisiti personali e professionali tra cui “il superamento di un apposito corso di formazione” così come previsto dall’art. 240, comma 1, lettera h), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni e dalla Deliberazione 12 giugno 2003 della Conferenza Permanente Stato-Regioni che assegna alle Regioni il compito di provvedere alla promozione, organizzazione, svolgimento dei corsi di formazione sopra citati riconoscendone la validità ai fini del soddisfacimento del requisito professionale.

Sempre nell’ottica di garantire la sicurezza stradale del mezzo e di aumentare la qualità delle prestazioni dei Centri di Revisione, nonché di fornire un’occasione di aggiornamento professionale anche agli operatori privi dei previsti requisiti professionali (subordinati, assimilati e/o collaboratori) regolarmente inquadrati presso i Centri di Revisione, è prevista per tale categoria di utenti la possibilità di frequentare il corso per Responsabile Tecnico senza ammissione agli esami di abilitazione. Per tali soggetti, al punto 2.1.3 del presente allegato è prevista tale possibilità, anche se non in possesso dei requisiti professionali per la nomina a Responsabile Tecnico previsti dalla sopraccitata normativa.


1 – SOGGETTI PROPONENTI

Gli Organismi di formazione che intendono candidarsi, sui Piani di Formazione Provinciali, per la realizzazione delle attività formative finalizzate al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di Responsabile Tecnico delle officine di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, dovranno ottenere un’autorizzazione allo svolgimento dell’attività sulla base di specifica documentazione comprovante il rispetto dei seguenti requisiti:

- Capacità logistiche (adeguatezza delle aule e dei laboratori);
- Finalità formativa tra i compiti previsti dallo Statuto;
- Formazione individuale indirizzata e realizzata nei confronti della generalità degli utenti.


2 – REQUISITI DI AMMISSIONE AI PERCORSI FORMATIVI

2.1 – Tipologie di Utenza

2.1.1 - Aspiranti all’esercizio dell’attività di Responsabile Tecnico
Ai fini dell’ammissione ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione necessaria a svolgere in maniera continuativa l’attività di Responsabile Tecnico delle officine di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, i Partecipanti dovranno documentare all’Ente gestore del corso, anche tramite autocertificazione (escluso il punto f) il possesso dei seguenti requisiti personali e professionali previsti dall’art. 240, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 successivamente modificato dal D.P.R. 05 giugno 2001, n. 360:

a) aver raggiunto la maggiore età;
b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
d) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
f) essere fisicamente idoneo all’esercizio dell’attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del Comune di esercizio dell’attività (questa certificazione non può essere oggetto di autocertificazione);
g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;

2.1.2 - Aspiranti all’esercizio dell’attività di sostituto del Responsabile tecnico
Possono essere ammessi al corso di formazione in questione anche i titolari dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi privi dell’idoneo titolo di studio in grado di dimostrare di aver svolto effettivamente attività di autoriparazione come da classificazione prevista al punto 3 dell’art. 1 - L. n. 122/92 - da almeno 3 anni continuativi e debitamente documentati. In tale caso di deroga al requisito del titolo di studio richiesto, l’abilitazione conseguita è valida soltanto per legittimare il titolare a sostituire il Responsabile Tecnico delle operazioni di revisione periodica in caso di temporanea assenza o impedimento di questi.

La durata massima di tale sostituzione è pari a 30 giorni l’anno come da art. 1, comma 1, Decreto del Ministero dei Infrastrutture e dei Trasporti – 30 aprile 2003.

2.1.3 Operatori interessati all’aggiornamento professionale

Può essere ammesso al corso di formazione in questione il personale dei Centri di Revisione regolarmente inquadrato (subordinato, assimilato e/o collaboratore) e interessato a momenti di aggiornamento professionale.


In tale caso i Corsisti, privi dei requisiti professionali previsti per ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico non saranno ammessi agli esami di abilitazione; agli stessi verrà invece rilasciato un regolare attestato di frequenza che riporterà il monte ore frequentato.

La frequenza al corso potrà essere valutata come credito formativo qualora l’interessato maturi i requisiti necessari a ricoprire in futuro il ruolo di Responsabile Tecnico.


2.2 Riconoscimento di credito formativo

L’eventuale avvenuta frequenza di corsi attinenti le operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, se debitamente documentata e certificata, potrà costituire titolo per il riconoscimento di un credito per l’ammissione alla parte residuale del percorso formativo.

Ai fini del riconoscimento del Credito Formativo l’Ente gestore del corso dovrà accertare che l’avvenuta formazione sia stata erogata, come indicato nel precedente punto 1, da Enti aventi la formazione professionale come attività prevalente e con le seguenti caratteristiche:

- Finalità formativa tra i compiti previsti dallo Statuto
- Formazione individuale indirizzata e realizzata nei confronti della generalità degli utenti.

Nella presente fase di avviamento dei nuovi percorsi formativi e di attivazione di istruttorie, al fine di valutare la formazione pregressa, gli Enti gestori dei corsi potranno avvalersi del supporto di funzionari del Servizio Formazione Professionale della Regione Emilia-Romagna, membri del gruppo di lavoro che ha elaborato il progetto formativo di cui all’elaborato tecnico”.


3 – CARATTERISTICHE DEI PERCORSI

3.1 - Condizioni di realizzabilità
La programmazione didattica dovrà prendere a riferimento sia l’allegato A) e l’allegato B) alla Deliberazione 12 giugno 2003 già citata sia il progetto-tipo di cui all’elaborato tecnico “Guida di riferimento per la progettazione e realizzazione dei corsi per Responsabile Tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore” (allegato 2): il percorso formativo sarà quindi conforme al progetto-tipo per competenze da acquisire e monte ore minimo sia di ogni singolo modulo che complessivo (durata complessiva minima di 30 ore per i Responsabili Tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; durata complessiva minima di 24 ore per i Responsabili Tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori).
La frequenza del percorso formativo di 30 ore e il superamento del relativo esame finale costituisce titolo valido anche per l’esercizio dell’attività di revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori.
Nei casi in cui sussistano le condizioni per il riconoscimento di crediti formativi di cui al punto 2.2 del precedente paragrafo 2 “requisiti di ammissione ai percorsi formativi”, il partecipante al corso dovrà concordare con l’Ente gestore del corso un “piano di formazione individuale” in cui siano indicati i contenuti dettagliati oggetto di “sconto formativo” che non potrà, in ogni caso, superare il 30% del monte ore complessivo (quindi non superiore a 9 ore per la formazione relativa ai veicoli a motore e loro rimorchi; non superiore a 7 ore per la formazione relativa ai motoveicoli e ciclomotori).

3.2 - Frequenza
Ai fini dell’ammissione all’esame abilitante, il partecipante dovrà avere superato le prove di verifica intermedie e finali e la sua frequenza alle attività formative non dovrà essere stata inferiore al 90% del monte ore complessivo.
Nel caso di applicazione dello “sconto formativo” la frequenza minima obbligatoria è pari a quella del monte ore concordato.

3.3 – Docenza nei corsi
In osservanza dell’art. 2, comma 4, della Deliberazione 12 giugno 2003 già richiamata, l’attività didattica dovrà essere svolta da qualificati esperti nelle materie d’insegnamento.
La qualificazione del personale docente sarà valutata dalle Amministrazioni Provinciali, in sede di istruttoria dei progetti, sulla base del possesso di titoli di studio o culturali congruenti nonché di un curriculum professionale pluriennale nella disciplina e/o attività, oggetto d’insegnamento.

3.4 – Attestati rilasciati
Al termine del corso è previsto un esame finale per l’accertamento dell’idoneità professionale di cui all’art. 2, comma 3, della Deliberazione 12 giugno 2003 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano “Schema di Accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, da adottarsi ai sensi dell’art. 240, comma 1, lettera h), del DPR 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni”.
L’idoneità viene certificata con Attestato di Abilitazione rilasciato ai sensi della normativa vigente (deliberazione di G.R. n. 1263 del 28/06/04 “Approvazione disposizioni attuative del capo II sezione III “Finanziamento delle attività e sistema informativo” della L.R. 12/03”, che modifica parzialmente la deliberazione di G.R. n. 1475 dell’1/08/97.
La partecipazione al corso da parte degli operatori di cui al punto 2.1.3, viene certificata con Attestato di frequenza di cui al modello regionale. Tale attestato dovrà riportare le ore effettive frequentate da ciascun partecipante.


4 – ESAMI DI ABILITAZIONE

4.1 Modalità
Le prove d’esame saranno finalizzate all’accertamento delle competenze idonee a esercitare i compiti previsti dal ruolo di Responsabile Tecnico ed elencate nell’elaborato tecnico “Guida di riferimento per la progettazione e realizzazione dei corsi per Responsabile Tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore”.

Le prove d’esame si svolgeranno secondo le seguenti modalità, anche in forma integrata:
- una prova di simulazione di casi concreti relativi ai controlli operativi propri del ruolo di Responsabile Tecnico e tali da comportare la verifica dell’idoneità tecnica del veicolo con particolare riferimento alla sicurezza stradale del mezzo e alla tutela dell’ambiente dall’inquinamento;
- un colloquio per la verifica delle competenze trasversali privilegiando la conoscenza della disciplina giuridica del servizio di revisione nonché delle procedure di certificazione della qualità.
Le ore dedicate all’esame non sono contabilizzate all’interno del monte ore totale del corso.

4.2 Valutazione finale
La valutazione finale, espressione di un giudizio complessivo, è definita in centesimi sulla base di un punteggio distribuito tra la prova d’esame e l’andamento del percorso formativo secondo la seguente indicazione:
- 50 punti per la simulazione;
- 30 punti per il colloquio;
- 20 punti per i risultati conseguiti nell’insieme del percorso formativo.

Il punteggio minimo per ottenere l’abilitazione è di 60/100.


5 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D'ESAME

In osservanza dell’art. 2, comma 4, della Deliberazione 12 giugno 2003 già richiamata la Commissione sarà così composta:

1. il Presidente, nominato dall’Amministrazione Provinciale, scelto negli elenchi dei Presidenti con priorità per l’area tematica trattata;
2. un esperto delle tematiche specifiche del corso in rappresentanza dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e dell’Unione Province Italiane;
3. un esperto del settore Trasporti nominato dalla Motorizzazione.

All’Ente Gestore del corso è affidato il compito di organizzare l’insediamento della Commissione richiedendo al Servizio Provinciale di Formazione Professionale titolare del Piano di attività formative la nomina del Presidente almeno 30 giorni prima della data dell’esame e contestualmente attivandosi per la ricerca e la nomina degli altri componenti. L’Ente Gestore inoltre organizza e coadiuva i lavori della commissione d’esame con la presenza del coordinatore del corso o suo sostituto.

Per tutta la durata dell’esame la Commissione deve essere presente al completo.

La durata complessiva degli esami di norma dovrà comunque essere contenuta al massimo in due giornate, comprensive delle sedute di insediamento e della preliminare.

I compensi da corrispondere ai Componenti la Commissione d’esame sono uniformati a quanto previsto nell’allegato 1) alla voce “Massimali di costo” della sopra citata deliberazione di G.R. n. 1263/04.

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