Estratto della Circolare n. 1/2006 del 13 febbraio 2006 della Provincia di Bologna - Servizio Amministrativo Pianificazione Territoriale e Trasporti
° OBBLIGO DI CONSEGUIMENTO ATTESTATO PROFESSIONALE
Si ritiene utile ricordare che in caso di inosservanza dei termini previsti dall’art.10 c.2 della L.R. 9/2003 (superamento esame di cui alla Delibera Regionale 2618/2004 entro il 30/06/2006 oppure entro il 31/12/2006) lo scrivente Ufficio dovrà provvedere ad escludere dall’attività fino al superamento del corso i Responsabili tecnici che non dimostrino il conseguimento di attestato di cui alla Delibera Regionale sopra richiamata; mentre non si provvederà alla sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione solo se l’impresa utilizzi più di un Responsabile Tecnico ed almeno uno di essi abbia superato l’esame di cui al corso di formazione.
° ATTESTATO RESPONSABILE TECNICO
Contrariamente a quanto comunicato con circolare n. 1 e n. 2 del 2005 si precisa che non occorre che i titolari in indirizzo trasmettano copia dell’attestato conseguito dai propri Responsabili Tecnici qualora gli stessi abbiano sostenuto l’esame nella Provincia di Bologna in quanto lo scrivente ufficio provvederà ad acquisire la documentazione necessaria per l’aggiornamento di ogni singola posizione direttamente dal Servizio Formazione Professionale di questa Amministrazione competente al rilascio del medesimo attestato.
SI RIBADISCONO i contenuti della circolare n. 1/2005 relativa alla possibilità e non obbligatorietà per i TITOLARI in indirizzo privi del titolo di studio richiesto, ma in grado di dimostrare di avere svolto tutte le attività di autoriparazione di cui alla L. 122/92 da almeno 3 anni continuativi, di partecipare al corso documentando all’Ente gestore l’esercizio effettivo di tale attività.
In tal caso l’abilitazione conseguita è valida soltanto per legittimare il titolare a svolgere le funzioni di Sostituto del Responsabile Tecnico (nei termini di cui al Decreto Ministeriale 30.4.2003). Ai fini poi dell’effettivo svolgimento delle funzioni di sostituto del Responsabile Tecnico, nei termini stabiliti dalla normativa di settore (max. 30 gg. l’anno), occorrerà inoltrare specifica richiesta allo scrivente Ufficio (è possibile scaricare la modulistica all’indirizzo internet www.provincia.bologna.it).
Si ritiene utile ricordare inoltre i contenuti dell’interpretazione fornita dal DTTSIS con lettera prot. 4973/M366 del 19/1/2004 con la quale viene puntualizzato che nonostante il DM 30/4/03 preveda che il sostituto sia un dipendente avente specifiche qualifiche, si ritengono non esclusi altri soggetti, in possesso delle medesime qualifiche professionali, purchè legati stabilmente all’organizzazione dell’impresa anche se con vincoli diversi dalla dipendenza, quali soci lavoratori regolarmente iscritti al libro matricola INAIL.
Anche in tale caso, ai fini dell’effettivo svolgimento delle funzioni di sostituto del Responsabile Tecnico occorre comunque fare richiesta allo scrivente Ufficio (è possibile scaricare la modulistica all’indirizzo internet sopra specificato).
° CONTINUITA’ DELL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’
In relazione alle numerose richieste pervenute allo Scrivente Ufficio da parte delle Imprese in indirizzo in merito alla possibilità di continuare nello svolgimento dell’attività di revisione di cui all’art. 80 del Codice della Strada, da parte di nuove Imprese subentranti per fusione di imprese, trasformazioni societarie, si comunica che tale possibilità di continuare l’attività potrà essere garantita, per quanto di competenza della Provincia di Bologna, a condizione che siano garantite tutte le seguenti condizioni:
1) I locali occupati dalla nuova impresa dovranno essere invariati, vale a dire dovranno essere gli stessi già autorizzati;
2) Così pure le attrezzature;
3) Il Responsabile Tecnico della nuova impresa dovrà essere lo stesso dell’impresa che cede, o si trasforma.
Si segnala comunque che la continuità nell’attività di revisione prevede l’utilizzo del codice Impresa del soggetto che ha ceduto, a diverso titolo l’attività, atteso il rilascio di nuova autorizzazione e conseguente assegnazione di nuovo codice impresa in capo al nuovo soggetto che subentra.
Pertanto i soggetti interessati dovranno attivarsi affinché vengano comunque rispettati tutti gli adempimenti di carattere fiscale previsti dalla normativa.
° CARTELLO INFORMATIVO
In relazione ai contenuti di cui all’art. 10 c. 4 della L. R. 9/2003 che assegna alle Province funzioni di controllo amministrativo sulle Imprese autorizzate all’esecuzione delle revisioni si informano le Imprese in indirizzo che la Provincia di Bologna ha predisposto cartello informativo destinato all’utenza, che si allega, nel quale vengono indicati gli estremi identificativi della struttura della Provincia stessa a cui l’utenza può inviare eventuali segnalazioni per presunte irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione. Tale cartello, deve essere esposto nei locali dell’Imprese in indirizzo in zona ben visibile agli utenti.