MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Unità di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre
Segreteria Tecnica
Prot. n. 1932/FP3
Roma, 15 dicembre 1999
OGGETTO: Quesito inerente l'applicazione della legge 1° dicembre 1986, n. 870 - effettuazione delle revisioni dei veicoli presso le sedi all'uopo predisposte dagli interessati.
In esito a quanto richiesto con la nota a riferimento, si chiarisce preliminarmente che l'impossibilità di sussistenza tra operazioni effettuate ex art. 80, comma 8, C.d.S. e legge n. 870/86 più volte ribadita da questa Unità di Gestione, è riferita esclusivamente ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t.
Per i veicoli superiori, per contro, poiché non esiste allo stato, normativa puntuale, le operazioni vengono regolamentate in via amministrativa.
Ne consegue che la scrivente Unità di Gestione, consente le operazioni di cui all'oggetto presso sedi predisposte da concessionari ex art. 80, comma 8, C.d.S., ove ricorrano però i presupposti di seguito indicati e da valutarsi, ovviamente, da parte dell'Ufficio.
Innanzitutto le operazioni richieste dovranno essere compatibili con l'espletamento dei servizi istituzionali, da svolgersi presso la sede dell'Ufficio Provinciale, ed aventi natura prevalente in quanto rivolti all'utenza diffusa.
Dovrà poi valutarsi la reale esistenza di un interesse per l'utenza, che può concretizzarsi sia nell'eliminazione dei disagi e costi che comporta lo spostamento dei veicoli da luoghi spesso distanti dalla sede M.C.T.C., sia e primariamente nella tutela della sicurezza della circolazione stradale, anche in termini di salvaguardia per l'ambiente.
Il richiedente dovrà poi ovviamente essere dotato di idonee attrezzature, diverso evidentemente da quelle utilizzate per la conduzione della concessione ex art. 80, comma 8, C.d.S..
Nell'ipotesi che le differenti attrezzature siano installate presso la stessa sede, gli spazi destinati all'effettuazione delle diverse tipologie di operazioni dovranno essere adeguatamente separati tra loro in modo che sussistano le condizioni affinché non vi sia alcun tipo di interferenze tra le diverse operazioni.
IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE (Dr. Ing. Tullio D'Ulisse)