MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Unita' di gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre
MOT 2
Prot. n. 4658/4102 - MOT B083
Roma, 30 novembre 1999
OGGETTO: Autoveicoli per uso speciale ufficio della categoria M1. Omologazione o approvazione in unico esemplare.
Sono pervenute richieste di omologazione e accertamento dei requisiti d'idoneita' alla circolazione di autoveicoli della categoria M1 allestiti per uso speciale ufficio; cio' a seguito del D.P.R. 16.9.1996, n. 610, che ha aggiunto all'elenco degli autoveicoli per uso speciale, di cui al comma 2 dell'articolo 203 del Regolamento di esecuzione del codice della strada, altri autoveicoli che, a differenza dei precedenti, possono essere derivati anche da autoveicoli della categoria M1.
Si rende pertanto necessario fornire disposizioni in merito all'allestimento per uso speciale ufficio di veicoli appartenenti alla categoria M1.
I veicoli della categoria M1 suscettibili di essere omologati o collaudati in unico esemplare sono quelli omologati in conformità alla direttiva 98/14/CE, e caratterizzati dal codice di carrozzeria AF veicoli multiuso" (nuova denominazione introdotta in luogo della precedente "AF Autoveicoli ad uso promiscuo,rettifica pubblicata nella G.U. delle comunità europee n. 291/39 del 13.11.1999).
Detti veicoli devono essere muniti permanentemente delle speciali attrezzature indispensabili all'utilizzo di specie (computer, fax, cellulare, classificatori, ripiani, ecc.), e l'impianto elettrico asservito alle apparecchiature deve essere realizzato con adeguata protezione (decreto leg.vo 626/94) attestata da apposita certificazione rilasciata dall'allestitore.
Il numero di posti totali è pari a quello dei sedili anteriori, con il divieto di occupare durante la marcia quelli della zona ufficio, in quanto l'articolo 54, comma 1, lettera g) definisce gli autoveicoli per uso speciale come "veicoli caratterizzati dall'essere muniti di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio", e stabilisce che sui medesimi è consentito il trasporto "del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature, e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse. I sedili della parte dell'abitacolo adibita all'uso ufficio possono essere quelli dell'allestimento originale, purché compatibili con l'arredamento complessivo.
Per quanto concerne poi l'ammontare relativo alla tassa di possesso, non risultando possibile, per un autoveicolo per uso speciale derivato da autovettura, determinarne l'importo con le modalita' previste dal comma 3 dell'articolo 203 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada (in quanto riferito ad autoveicoli per uso speciale derivati da veicoli della categoria N1) viene attribuita una portata fittizia, ai fini fiscali, derivante dalla differenza tra la massa totale del veicolo e la tara dello stesso privo dell'intero allestimento interno, esclusi i sedili anteriori.
Quanto sopra in attesa che i veicoli in oggetto vengano inseriti nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornata con decreto ministeriale 15 marzo 1958.
Con l'occasione si conferma la validità della circolare n. 2671/4332/A101 del 16 settembre 1985 concernente l'allestimento di autoveicoli e rimorchi attrezzati ad ufficio derivati da veicoli appartenenti a categorie diverse dalla M1.
Si ricorda, infine, che avendo il citato D.P.R. 610/96 inserito i veicoli adibiti ad ufficio tra quelli per uso speciale, è venuta meno la preclusione recata dalla predetta circolare, e confermata nella successiva n. 2890-2909/4332/A123 del 2 dicembre 1985, alla immatricolazione dei veicoli di cui trattasi al nominativo di agenzie di affari e simili.
IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE
dr. ing. Tullio D'Ulisse

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