DECRETO MINISTERIALE
4 agosto 1998
(S.O.G.U. n. 202 del 31.8.1998)
Recepimento della direttiva 98/14/CE della Commissione del 6 febbraio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
-Visto l'art. 229 del Nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
-Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilità del sopracitato art. 229 del codice alle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento;
-Visto l'art. 71 del Nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
-Visto l'art. 72 del Nuovo codice della strada che ai commi 8, 9 e 10 stabilisce la competenza a decretare in materia di norme di omologazione e di contrassegno di conformità dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
-Visti gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Nuovo codice della strada che dettando norme sui dati di identificazione sulla omologazione, sulla dichiarazione di conformità, sul controllo di conformità, al tipo omologato degli autoveicoli, dei rimorchi e dei loro dispositivi di equipaggiamento, stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia;
-Vista la direttiva del Consiglio n. 98/14/CE del 6 febbraio 1998 relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi pubblicata nel n. L 91 del 25 marzo 1998 della Gazzetta Ufficiale CEE;
-Visto il decreto dell'8 maggio 1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi pubblicato nel Supplemento ordinario alla gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995 che costituisce l'ultimo testo consolidato della direttiva 70/156/CEE;
Decreta:
1. Il decreto 8 maggio 1995 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi è così modificato:
1) Il comma 1 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:
". La domanda di omologazione di un veicolo è presentata dal costruttore alla autorità nazionale che rilascia l'omologazione. Essa è accompagnata dalla documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato III e dalle schede di omologazione relative a ciascuna delle pertinenti direttive particolari, conformemente agli allegati IV o XI. Inoltre, fino alla data di rilascio o di rifiuto dell'omologazione, il fascicolo di omologazione previsto dalle direttive particolari per l'omologazione di sistemi ed entità tecniche è messo a disposizione dell'autorità che rilascia l'omologazione".
2) Il comma 1 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:
". Ciascuno Stato membro concede:
a) un'omologazione del veicolo:
- ai tipi di veicoli che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche delle corrispondenti direttive particolari menzionate nell'allegato IV.
- ai tipi di veicoli speciali menzionati nell'allegato XI che sono conformi alle informazioni contenuti nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche delle direttive particolari indicate nella relativa colonna dell'allegato XI, questo procedimento si svolge secondo le procedure previste nell'allegato V;
b) un'omologazione in più fasi ai tipi di veicoli base, incompleti o completati che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni delle pertinenti direttive particolari, indicate negli allegati IV o XI, in funzione dello stato di completamento del tipo di veicolo.
Questo procedimento si svolge secondo le procedure previste all'allegato XIV.
c) un'omologazione del sistema ai tipi di veicoli che sono conformi alle indicazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche della relativa direttiva particolare di cui agli allegati IV o XI.
d) un'omologazione del componente o dell'entità tecnica a tutti i tipi di componenti o entità tecniche che sono conformi alle informazioni contenute nella documentazione informativa e che soddisfano le prescrizioni tecniche della direttiva particolare di cui agli allegati IV o XI che contiene disposizioni espresse a questo proposito.
Nel caso dell'omologazione di un veicolo in base all'allegato XI o all'art. 8, paragrafo 2, lettera c), o dell'omologazione di un sistema, componente, entità tecnica in base all'allegato XI o all'art. 8, paragrafo 2, lettera c), comprendente restrizioni o deroghe ad alcune disposizioni della pertinente direttiva particolare, vengono indicate sulla scheda di omologazione le restrizioni in materia di validità e le deroghe concesse e viene attribuito un numero d'omologazione speciale, conformemente all'allegato VII.
Qualora le informazioni contenute nella documentazione informativa di cui alle lettere a), b), c) e d) prevedano disposizioni relative ai veicoli per uso speciale conformemente alle colonne corrispondenti dell'allegato XI e relative appendici, dette disposizioni e deroghe figurano anche sulla scheda di omologazione".
3) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
". 5 (Modifiche delle omologazioni). -
1. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione prende i provvedimenti necessari per essere informato di qualsiasi modifica delle informazioni che figurano nel fascicolo di omologazione.
2. La domanda di modifica di un'omologazione è presentata esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria.
3. Per quanto riguarda l'omologazione di un sistema, un componente o un'entità tecnica, ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio; la detta prescrizione si reputa ottemperata anche dal rilascio di una versione coordinata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.
Ogni volta che sono rilasciate modifiche o una versione coordinata e aggiornata, viene modificato anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle modifiche più recenti o la data della versione coordinata e aggiornata.
Inoltre, se una delle informazioni che figurano nella scheda di omologazione (esclusi gli allegati) è stata modificata, oppure se le prescrizioni della direttiva sono state modificate dopo la data indicata sulla scheda di omologazione, la modifica è contrassegnata come "estensione" e l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione), sulla quale sono chiaramente indicati il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.
Se l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro in questione ritiene che la modifica di un fascicolo informativo giustifichi nuove prove o nuove verifiche, ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove prove o verifiche.
4. Per quanto riguarda l'omologazione di un veicolo, ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio; detta prescrizione si reputa ottemperata anche dal rilascio di una versione coordinata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.
Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione coordinata e aggiornata, viene modificato anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle modifiche più recenti o la data della versione coordinata e aggiornata.
Inoltre, se sono necessarie ulteriori verifiche, oppure se una delle informazioni che figurano nella scheda di omologazione (esclusi gli allegati) è stata modificata, o ancora se le prescrizioni di una delle direttive particolari applicabili alla data a decorrere dalla quale la prima messa in circolazione è vietata sono state modificate dopo la data indicata sulla scheda di omologazione, la modifica è contrassegnata come "estensione" e l'autorità di omologazione dello Stato membro in questione rilascia una scheda di omologazione modificata (contrassegnata da un numero di estensione), sulla quale sono chiaramente indicati il motivo dell'estensione e la data del nuovo rilascio.
Se l'autorità che rilascia l'omologazione dello Stato membro in questione ritiene che la modifica di un fascicolo di omologazione giustifichi nuove ispezioni, ne informa il costruttore e rilascia i documenti sopraindicati solo previo esito positivo delle nuove ispezioni. I documenti aggiornati vengono inviati a tutte le altre autorità competenti entro il termine di un mese.
5. Qualora risulti imminente la cessazione di validità dell'omologazione di un tipo di veicolo in quanto una o più omologazioni rilasciate a norma delle direttive particolari indicate nel relativo fascicolo di omologazione sta per scadere oppure a seguito dell'inserimento di una nuova direttiva particolare nell'elenco di cui all'allegato IV, parte I, l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione ne informa, almeno un mese prima dalla scadenza dell'omologazione, le autorità competenti degli altri Stati membri, precisando la data oppure comunicando il numero di identificazione dell'ultimo veicolo prodotto conformemente alla vecchia scheda di omologazione.
6. Non è necessario modificare l'omologazione delle categorie di veicoli non interessati da una modifica delle prescrizioni contenute nelle direttive particolari o nella presente direttiva". 4) Il comma 1 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:
"1. Il costruttore detentore di una scheda di omologazione di un veicolo rilascia un certificato di conformità. Questo certificato i cui modelli sono riportati nell'allegato IX accompagna ciascun veicolo, completo o incompleto, fabbricato in conformità del tipo di veicolo omologato. Se si tratta di un tipo di veicolo incompleto o completato, il costruttore indica alla pagina 2 del certificato di conformità solo gli elementi aggiunti o modificati nella fase in corso dell'omologazione e, se necessario, allega a detto certificato tutti certificati di conformità rilasciati nel corso delle fasi precedenti. Il certificato di conformità deve essere emesso in modo da non poter essere falsificato. A tal fine la carta utilizzata per la stampa viene protetta mediante grafici a colori oppure dal marchio di identificazione del fabbricante apposto in filigrana".
5) Il comma 2 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:
". Ciascuno Stato membro può su richiesta del costruttore, esentare dall'applicazione di una o più disposizioni di una o più direttive particolari i veicoli seguenti:
a) Veicoli prodotti in piccole serie.
Nel caso di tali veicoli, il numero dei veicoli di una certa famiglia di tipi immatricolati, venduti o messi in circolazione ogni in questo Stato membro non può superare il numero di unità indicato nell'allegato XII. Ogni anno, gli Stati inviano alla Commissione l'elenco di tali omologazioni. Lo Stato membro che rilascia tale tipo di omologazione invia copia della scheda di omologazione e dei relativi allegati all'autorità che rilascia l'omologazione degli altri Stati membri designati dal costruttore, con l'indicazione della natura delle deroghe ammesse.
Entro tre mesi, i suddetti Stati membri decidono se, e per quale numero di unità, essi accettano l'omologazione dei veicoli da immatricolare nel proprio territorio. Ai fini delle omologazioni accordate conformemente alla presente lettera, i requisiti degli articoli 3, 4, 5, 6, 10 e 11 sono applicabili soltanto nella misura in cui l'autorità che rilascia l'omologazione li ritenga utili. Se una deroga è accordata conformemente alla presente lettera, lo Stato membro può chiedere di adottare altre disposizioni appropriate.
b) Veicoli di fine serie.
1) Gli Stati membri possono, entro i limiti contenuti nell'allegato XII, sezione B e per un periodo limitato, immatricolare e consentire la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione non è più valida, conformemente all'art. 5, paragrafo 5.
La presente disposizione è applicabile soltanto ai veicoli che si trovavano nel territorio della Comunità ed erano accompagnati da un certificato di conformità valido rilasciato al momento in cui l'omologazione del tipo di veicolo in questione era ancora valida, ma che non erano stati immatricolati o messi in circolazione prima della fine della validità di detta omologazione.
Questa possibilità è limitata ad un periodo di 12 mesi per i veicoli completi e 18 mesi per i veicoli completati dopo la data in cui l'omologazione ha perso la sua validità.
2) Ai fini dell'applicazione del punto 1 a uno o più tipi di veicoli di una categoria determinata, il costruttore ne fa richiesta all'autorità competente dello Stato membro interessato dall'immissione in circolazione di questi tipi di veicoli. La domanda precisa i motivi tecnici o economici che la giustificano.
Entro tre mesi detti Stati membri decidono se autorizzare l'immatricolazione nel loro territorio del tipo di veicolo in oggetto e, in caso affermativo, circa il numero di unità.
Gli Stati membri interessati dall'immissione in circolazione di questi tipi di veicoli provvedono affinché il costruttore osservi le disposizioni di cui all'allegato XII, parte B.
Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione un elenco delle deroghe concesse.
c) Veicoli, componenti o entità tecniche concepite secondo tecniche o principi incompatibili per loro natura, con uno o più requisiti di una o più direttive particolari.
Nel caso di tali veicoli, componenti o entità tecniche, lo Stato membro può rilasciare un'omologazione valida unicamente per il proprio territorio, ma, entro un mese dal rilascio, invia una copia della scheda di omologazione e dei relativi allegati alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione. Nel contempo, esso chiede alla Commissione di essere autorizzato a rilasciare un'omologazione in conformità della presente direttiva.
La domanda è accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti elementi:
i motivi per cui le tecniche o i principi di cui trattasi rendono il veicolo, il componente o la entità tecnica incompatibile con i requisiti di una o più direttive particolari;
una descrizione dei problemi di sicurezza e di protezione ambientale esaminati ed i provvedimenti adottati;
una descrizione delle prove, con i relativi risultati, le quali dimostrino che è garantito un livello di sicurezza e di protezione ambientale almeno equivalente a quello garantito da una o più direttive particolari;
proposte di modifica delle direttive particolari corrispondenti o, eventualmente, proposte di nuove direttive particolari.
Entro tre mesi dalla data di ricevimento del fascicolo completo, la Commissione presenta un progetto di decisione al comitato di cui all'art. 13. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'art. 13, se autorizzare lo Stato membro a rilasciare un'omologazione in conformità della presente direttiva.
Soltanto la domanda di autorizzazione a rilasciare l'omologazione e il progetto di decisione vengono trasmessi agli Stati membri nella loro lingua o lingue ufficiali, ma questi ultimi possono richiedere tutti i documenti del fascicolo in lingua originale come condizione preliminare di una decisione presa secondo la procedura di cui all'art. 13.
Se la domanda è approvata, lo Stato membro interessato può rilasciare un'omologazione in conformità della presente direttiva. In tal caso, la decisione precisa gli eventuali limiti di validità (ad es. un determinato periodo). La validità dell'omologazione non può avere una durata inferiore a 36 mesi.
Qualora le pertinenti direttive particolari siano state adeguate al progresso tecnico in modo che i veicoli, i componenti o le entità tecniche omologati a norma della presente lettera siano conformi alle direttive di modifica, gli Stati membri trasformano tali omologazioni in omologazioni normali prevedendo i tempi necessari, ad esempio per i costruttori che devono cambiare la marcatura di omologazione sui componenti. Ciò implica la soppressione di qualsiasi riferimento a restrizioni o deroghe e la sostituzione di qualsiasi numero di omologazione speciale con un numero di omologazione normale.
Se le procedure necessarie per adeguare le direttive particolari non sono state avviate, la validità delle omologazioni rilasciate a norma della presente lettera può essere prorogata, su richiesta dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione, con un'altra decisione presa secondo la procedura di cui all'articolo 13".
6) Il comma 2 dell'art. 10 è sostituito dal seguente:
". Lo Stato membro che ha rilasciato un'omologazione adotta i provvedimenti previsti all'allegato X, in relazione a detta omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità competenti che rilasciano l'omologazione degli altri Stati membri, se i provvedimenti di cui al paragrafo 1 continuino ad essere adeguati e se i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti continuino ad essere conformi al tipo omologato. La verifica effettuata per assicurare la conformità al tipo omologato è limitata alle procedure di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato X ed alle direttive particolari contenenti requisiti specifici".
7) All'art. 13, è aggiunto il seguente comma 5:
". Se la Commissione modifica una direttiva particolare, modifica di conseguenza gli allegati pertinenti al presente decreto.
8) Gli allegati al decreto 8 maggio 1995 sono modificati in conformità dellallegato al presente decreto
Art. 2
1. A decorrere dal 1 ottobre 1998 le norme del presente decreto divengono di osservanza obbligatoria per i nuovi tipi di veicolo. Tuttavia, a richiesta del costruttore, il modello precedente di certificato di conformità può essere utilizzato per:
- altri 12 mesi a decorrere da detta data per i veicoli completi;
- altri 18 mesi a decorrere da detta data per i veicoli completati conformemente alla procedura di omologazione in più fasi.
2. Il presente decreto fa salve le omologazioni rilasciate prima della sua entrata in vigore e non preclude l’estensione delle medesime omologazioni in conformità del decreto a norma della quale sono state rilasciate inizialmente.
Tuttavia, 12 mesi dopo la data di cui al comma 1 per i veicoli completi, e 18 mesi dopo la stessa data per i veicoli completati conformemente alla procedura di omologazione in più fasi, tutti i certificati di conformità rilasciati dal costruttore devono essere conformi al modello riprodotto nell’allegato IX della direttiva 70/156/CEE (13), come modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto.
3. In attesa di una modifica degli allegati mirata ad estendere il campo di applicazione ai veicoli della categoria M1 muniti di motori diversi da quelli a combustione interna e ad altre categorie di veicoli, le norme del presente decreto si applicano esclusivamente alla omologazione dei veicoli della categoria M1, muniti di motore a combustione interna. Nel frattempo, per l’omologazione dei veicoli delle altre categorie si applica l’art. 10 della direttiva 70/156/CEE, come modificata dalla direttiva 87/403/CEE.
4. Fino alle date che saranno stabilite in una direttiva di modifica della direttiva recepita dal presente decreto, allo scopo di ampliarne il campo di applicazione estendendolo ai veicoli di categorie diverse dalla categoria M1, le norme di cui al primo comma dell’art. 4 sono applicabili a richiesta del costruttore ai veicoli ad uso speciale indicati all’allegato XI.
Nel frattempo, sarà possibile concedere l’omologazione di portata nazionale e autorizzare l’immatricolazione, la vendita e l’immissione in circolazione dei veicoli, dei componenti e delle entità tecniche conformemente all’articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.
5. I commi 1 e 2, dell’art. 7 della direttiva 70/156/CEE, come modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto, non si applicano:
- fino al 31 dicembre 1997 alla omologazione di veicoli completi;
- fino al 31 dicembre 1999 alla omologazione dei veicoli completati conformemente alla procedura di omologazione in più fasi;
- fino alle date di cui al comma 4 alla omologazione dei veicoli ad uso speciale di cui all’allegato XI;
- nonché alla omologazione dei veicoli, dei componenti e delle entità tecniche di un tipo per il quale l’omologazione di portata nazionale è stata concessa anteriormente;
- al 1 gennaio 1996 nel caso di veicoli completi e anteriormente;
- al 1 gennaio 1998 nel caso di veicoli completati conformemente alla procedura di omologazione in più fasi, o nel caso dei veicoli ad uso speciale, anteriormente alle date di cui al comma 4.
Gli stessi commi non si applicano neppure alla omologazione di un tipo di veicolo la cui immatricolazione, vendita o messa in circolazione è stata autorizzata da uno Stato membro anteriormente:
- al 1 gennaio 1996 nel caso di veicoli completi;
- al 1 gennaio 1998 nel caso di veicoli completati conformemente alla procedura di omologazione in più fasi;
- alle date di cui al comma 4 per gli autoveicoli ad uso speciale di cui all’allegato XI.
6. Le omologazioni rilasciate a norma di una direttiva particolare e che fanno parte della procedura di omologazione di portata nazionale di cui ai commi 4 e 5 restano valide dopo le date stabilite ai commi 4 e 5, tranne il caso in cui si applichi una delle condizioni di cui all’art. 5, comma 3, quarto alinea, della direttiva 70/156/CEE, come modificata dalla direttiva recepita dal presente decreto.
7. In attesa di armonizzare i sistemi di immatricolazione e di imposizione fiscale degli Stati membri relativamente ai veicoli disciplinati dalla presente direttiva, gli Stati membri possono utilizzare sistemi di codici nazionali per facilitare l’immatricolazione e l’imposizione fiscale nel loro territorio. A tal fine, gli Stati membri possono suddividere le versioni di cui all’allegato III, parte II, a condizione che i dati utilizzati per la suddivisione siano indicati esplicitamente nel fascicolo di omologazione o possano essere dedotti mediante calcoli semplici. Gli Stati membri possono inoltre chiedere che il certificato di conformità rechi il numero o i numeri di codice nazionali.
8. Nelle more di una modificazione della direttiva 70/156/CEE, allo scopo di includere i veicoli di categorie diverse dalla categoria M1, per i veicoli ad uso speciale di cui all’allegato XI oggetto di una procedura di omologazione in più fasi, sarà possibile concedere l’omologazione sulla base delle schede di omologazione rilasciate al costruttore del veicolo di base/incompleto di dette categorie se, in applicazione dell’allegato XI, il veicolo possiede i requisiti relativi alla categoria alla quale appartiene il veicolo di base/incompleto.
Inoltre, per le successive procedure di immatricolazione, il costruttore del veicolo di base/incompleto di categorie diverse dalla categoria M1 deve rilasciare una dichiarazione scritta in conformità dell’allegato XV.
9. Salvo il disposto dell’art. 8, comma 2, lettere a) e b), della direttiva 70/156/CEE come modificata dalla direttiva recepita con il presente decreto, i precedenti commi 4 e 5 non autorizzano gli Stati membri a derogare alle disposizioni di una direttiva particolare o della presente direttiva che prevedono requisiti basati sull’armonizzazione totale per quanto riguarda l’omologazione e la prima immissione in circolazione di un veicolo o la messa in servizio di un componente o di un’entità tecnica.
10. Le disposizioni dell’art. 8, comma 2, lettera b), punto 1), ad eccezione dei termini “conformemente all’art. 5, comma 5" e del secondo trattino di detto punto, si applicano ai veicoli della categoria M1 dotati di motore a combustione interna che sono stati immatricolati dopo le date indicate al comma 7 del presente articolo e che non sono accompagnati da un certificato di conformità in corso di validità.
11. La validità delle omologazioni rilasciate in precedenza a norma dell’art. 8, par. 2, lettera c), della direttiva 70/156/CEE è prorogata d’ufficio una sola volta per un periodo di 12 mesi dalla data di scadenza.
Art. 3
Gli allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
Roma 4 agosto 1998
Il Ministro dei trasporti e della navigazione: BURLANDO