DECRETO MINISTERIALE
23 ottobre 1996, n. 628
(G.U. n. 293 del 14.12.1996)


Regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.


IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 80, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale prescrive fra l'altro che le imprese di autoriparazione cui siano state affidate in concessione le revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi debbano essere in possesso di attrezzature idonee alla corretta esecuzione delle attività di verifica e di controllo;
Visto l'articolo 241, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il quale stabilisce che le attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) dell'appendice X al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 debbono essere approvate, od omologate nel tipo, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione secondo le prescrizioni dalla stessa stabilite;
Considerato che il medesimo articolo 241, comma 2, stabilisce che le attrezzature di cui ai punti h) ed l), della suddetta appendice X debbono essere riconosciute idonee rispettivamente dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dall'Ufficio metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ma che appare comunque necessario dettare prescrizioni uniformi anche per tali apparecchiature per assicurare il rispetto delle necessità funzionali della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
Considerato, peraltro, che le attrezzature di cui alla lettere e), f), l) sono già esaurientemente individuate nella citata appendice X e che pertanto le prescrizioni ivi contenute si assumono come dettate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 241, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 e permettono quindi di procedere alle operazioni di approvazione, omologazione o riconoscimento di idoneità da parte degli organi rispettivamente competenti;
Vista la nota della Commissione europea SG (95)D/4714 del 10 aprile 1995 con la quale è stata avviata la procedura di infrazione 95/0224 nei confronti della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CE, in relazione alla mancata notifica alla Commissione, ai sensi della direttiva 83/189/CEE, del decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 653 "Norme di approvazione ed omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi";
Considerato che il regolamento adottato con il decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 653, non ha prodotto effetti giuridici in quanto è stato disapplicato dal Ministero dei trasporti e della navigazione che non ha proceduto al rilascio di alcuna omologazione secondo i principi ed i criteri in esso contenuti;
Ritenuto di dover necessariamente provvedere all'abrogazione del citato decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 653;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 25 luglio 1996 e ritenuto di non dover sostituire all'articolo 5, comma 3, la parola "accettate" con l'espressione "ritenute omologabili", così come espresso dal medesimo Consiglio di Stato nella citata adunanza generale del 25 luglio 1996, in quanto l'articolo 5, comma 3, è stato redatto secondo la formula in uso nella comunità europea, cui lo schema di regolamento è stato sottoposto nella forma da emendare, acquisendone il parere favorevole;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 04689 del 23 ottobre 1996);


Adotta
il seguente regolamento:


Art. 1
Il decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 653 è abrogato.

Art. 2
1. Le attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), dell'appendice X del titolo III del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono approvate, od omologate nel tipo, nel rispetto delle specifiche tecniche, relative a ciascuna delle attrezzature di cui ai precedenti punti, riportate nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui fa parte integrante, sotto le stesse lettere di cui alla citata appendice X, oltrechè delle norme tecniche richiamate dal decreto del Presidente della Repubblica 495 del 1992.

Art. 3
1. Le attrezzature di cui ai punti h) ed l) dell'appendice X citata all'articolo 2, sono riconosciute idonee alla funzione che sono tenute a svolgere, rispettivamente dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dall'Ufficio metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto delle specifiche tecniche relative a ciascuno dei precedenti punti riportate nell'allegato tecnico al presente decreto, oltrechè delle norme tecniche richiamate dal decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 4
1. Le verifiche e prove per l'approvazione o l'omologazione del tipo delle attrezzature di cui all'articolo 1 sono effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma ovvero, previa autorizzazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, da altro centro prove autoveicoli.
2. L'omologazione del tipo di attrezzatura, che costituisce il metodo corrente di riconoscimento di idoneità, comporta l'emissione del verbale e del relativo atto di omologazione del modello sottoposto a verifica e prova, da parte del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi o dei centri prova autoveicoli autorizzati.
3. L'approvazione del tipo, utilizzata in via eccezionale nel caso di attrezzature prodotte in piccola serie e comunque in numero inferiore alle venti unità annue ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere con l'istituto dell'omologazione da parte del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi o dei centri prova autoveicoli autorizzati, dà luogo al solo rilascio del verbale di approvazione, la cui copia autenticata varrà quale riconoscimento di idoneità.
4. Il riconoscimento di idoneità da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro o dell'Ufficio metrico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avviene secondo le procedure dell'approvazione o dell'omologazione del tipo stabilite al riguardo dagli enti suddetti.

Art. 5
1. Spetta alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione il controllo della rispondenza alle norme, delle modalità di approvazione o di omologazione seguite dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi o dai centri prova autoveicoli autorizzati, in fase successiva al rilascio del verbale di approvazione o di omologazione, nonché dell'atto di omologazione, fatta salva la facoltà di intervenire nel procedimento in corso di prova.
2. Tutti gli atti di approvazione o di omologazione redatti dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi o dai centri prova autoveicoli autorizzati sono pertanto inviati, a procedimento concluso, alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Divisione 44.
3. In deroga alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, possono essere accettate attrezzature conformi alle prescrizioni in vigore negli Stati membri dell'Unione europea, nonché nei Paesi sottoscrittori dell'accordo sullo Spazio economico europeo, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300, purché riconosciute di equivalente efficacia pratica dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 ottobre 1996
Il Ministro: BURLANDO



ALLEGATO TECNICO: A - B - C - D

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