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PRINCIPALI NOVITÀ AL CODICE DELLA STRADA
introdotte dalla legge 120 approvata il 28.07.2010
A parte le modifiche di sanzioni o di punti detraibili, riportate in dettaglio nel Prontuario, si segnalano qui alcuni punti di più immediato riscontro operativo che sono stati introdotti dalla legge approvata il 28.07.2010.
• Abrogata la disposizione che prevedeva interventi sulla patente (sospensione, decurtazione punti, ecc.) anche per infrazioni commesse con veicoli per la cui guida non è richiesta la patente.
• Disposta una procedura semplificata per i sequestri e il fermo in ipotesi di reato (art. 224 ter).
• Introdotto il pagamento diretto delle sanzioni nelle mani dell'agente per le violazioni commesse da conducenti professionali nei casi specificati nel Prontuario e relativi agli artt. 142, 148, 167, 174, 178 (art. 202).
• Per i neopatentati viene aumentata la durata della sospensione della patente (art. 218 bis).
• Reintrodotto il ritiro immediato della patente quando dalla violazione derivano lesioni alle persone (art. 223 CDS).
• Ridotto a 90 giorni il termine per la notificazione del verbale al trasgressore (100 per gli obbligati in solido).
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Art. 7 ― Sanzionata la circolazione di veicoli di categoria inferiore a quella prescritta per emissioni inquinanti.
Art. 15 Inserita in questo articolo la violazione sul decoro delle strade prevista dall'abrogato art. 34 bis.
Art. 77 ― Sanzionato chi produce o vende componenti non omologati, con confisca degli stessi.
Art. 79 ― Sanzionata la circolazione di veicoli con alcuno degli elementi su sui si effettua la revisione inefficiente.
Art. 80 ― In caso di omessa revisione non si ritira la carta di circolazione ma vi si annota la sospensione del veicolo dalla circolazione, con pesante sanzione in caso di inosservanza.
Art. 97 ― Inasprite sanzioni relative ai ciclomotori (anche minicar), soprattutto se irregolari o modificati.
Art. 100 ― Previsto il fermo dei veicoli privi di targa o con targa collocata o installata in modo irregolare.
Art. 126 ― bis Modificati i punti detraibili per violazioni degli artt. 142, 174, 178, 188, 191.
Art. 142 ― Inasprite sanzioni per violazione dei commi 9 e 9 bis, e ridotta la decurtazione di punti dei commi 8 e 9.
Art. 158 ― Ridotte le sanzioni pecuniarie per sosta vietata di ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote.
Art. 172 ― Previsto l'uso delle cinture anche per i quadricicli leggeri con carrozzeria chiusa.
Art. 174 ― Completamente modificato l'impianto sanzionatorio, così come per l'art. 178.
Art. 176 ― Prevista non più la sospensione della patente, ma le revoca, per le violazioni di cui al comma 1a).
Art. 179 ― L'organo accertatore segnala all'autorità competente incidenti con danni per i controlli sull'impresa.
Art. 186 ― La guida con tasso alcolemico minore di 0,8 g/l non è più reato ma illecito amministrativo.
Art. 186 ― bis Nuovo articolo che riguarda la guida in stato di ebbrezza di neopatentati e conducenti professionali.
Art. 189 ― Introdotto l'obbligo di assicurare soccorso quando in un incidente sono coinvolti animali.
Art. 191 ― Dove il traffico non è regolato i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali e dare la precedenza a quelli che si accingono ad attraversare.
legge 298/1974 Art. 46 bis ― previste più severe sanzioni per violazione delle disposizioni sul cabotaggio.
legge 125/2001 ― Sulla vendita e consumo di alcol v. ultima ipotesi dell'art. 175 del prontuario.
Per completezza di informazione si segnalano altre modifiche introdotte dalla legge approvata il 28.07.2010, indicando con asterisco* (e in corsivo) quelle con entrata in vigore differita o che sono subordinate all'emanazione di appositi decreti o regolamenti.
Art. 9 ― Nelle competizioni sportive i veicoli possono circolare per spostamenti interni al percorso in deroga alle disposizioni dell'art. 78 CDS.
Art. 10 ― Diventa quasi esclusivo l'utilizzo della scorta tecnica.
Art. 23 * ― Si autorizzano gli organi di polizia stradale ad accedere su fondi privati dove sono mezzi pubblicitari. Potrà essere consentita pubblicità su veicoli di organizzazioni ONLUS o sportive riconosciute dal CONI. Viene limitato il divieto di pubblicità negli itinerari internazionali per strade di tipo C (extraurbane secondarie).
Art. 38 ― Aumentate le sanzioni per violazioni dell'art. 38.
Art. 41 ― Vengono classificati i tabelloni rilevatori della velocità in tempo reale.
Art. 62 * ― Per i veicoli a metano, GPL, elettrici e ibridi sarà consentita, una detrazione della massa a vuoto pari al 10% della m.c. del veicolo, con un massimo di 1t.
Art. 85 ― Possono essere destinati a servizio NCC anche tricicli e quadricicli.
Art. 94 ― Il c. 4 bis sanziona l'omessa registrazione al DTT di atti riguardanti il veicolo.
Art. 94 bis ― Sanzionata l'intestazione fittizia di veicoli.
Art. 96 ― La circolazione di veicoli cancellati è sanzionata come circolazione di veicoli non immatricolati.
Art. 100 * ― Non sarà richiesta la targa ripetitrice dei rimorchi e sarà introdotta la c.d. targa personale.
Art. 104 * ― Sarà valida 2 anni (anziché 1) l'autorizzazione per macchine agricole eccezionali.
Art. 115 * ― Sarà consentito esercitarsi alla guida ai minori di 17 anni con patente A1. Previa visita medica il limite di 65 anni per la guida di veicoli pesanti può arrivare a 68. Dopo gli 80 anni la patente (o il CIG) avrà validità 2 anni.
Art. 117 * ― Il limite di potenza per i neopatentati sarà elevato a 55 kw/t e a 70kw per la guida di autovetture.
Art. 119 * ― Al primo rilascio di patente occorre certificare il non uso di stupefacenti e il non abuso di alcol.
Artt.121÷123 ― Introdotte modifiche su esami di guida, esercitazioni, e scuole guida.
Art. 126 * ― Per il rinnovo della patente non sarà più inviato un tagliando di convalida ma un duplicato della stessa con la nuova scadenza. Per gli ultraottantenni la patente sarà valida 2 anni (con definitiva esclusione della patente D).
Art. 126 bis * ― Per il recupero di punti della patente si dovrà superare un esame al termine dei corsi.
Art. 128 ― Innovato l'art. 128 con ulteriori indicazioni sui soggetti obbligati a revisione della patente.
Art. 142 * ― Emanate disposizioni per l'attribuzione dei proventi delle sanzioni per eccesso di velocità.
Art. 157 ― Al comma 7 bis è vietata solo la sosta, non più la fermata, per i veicoli che tengono il motore acceso per far funzionare il condizionatore.
Art. 172 ― Esentati da obbligo di cinture i conducenti di veicoli per raccolta di rifiuti e attività di igiene ambientale.
Art. 177 ― Consentito l'uso dei dispositivi di allarme a mezzi di soccorso per recupero animali e vigilanza zoofila.
Art. 182 * ― I conducenti di velocipedi in ore notturne o in galleria dovranno indossare indumenti retroriflettenti.
Art. 196 ― Vengono inclusi tra gli obbligati in solido anche i proprietari di rimorchi.
Art. 201 ― Indicati i casi che non richiedono la presenza degli organi di polizia stradale per l'accertamento di violazioni con dispositivi approvati.
Art. 202 bis ― Possibilità di rateazione di sanzioni superiori a 200 euro per chi è in condizioni economiche disagiate.
Art. 204 bis ― La sentenza del GdP che rigetta un ricorso è immediatamente eseguibile e il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla notifica. Semplificata l'individuazione dei legittimati passivi nei giudizi col GdP.
Art. 208 ― Modifiche in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Art. 214 ter ― Introdotto nuovo articolo in materia di destinazione dei veicoli confiscati.
Art. 218 ― A chi ha patente sospesa il prefetto può rilasciare un permesso di guida a orario per motivi lavorativi.

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