MINISTERO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale della Motorizzazione
e della Sicurezza del Trasporto Terrestre


Prot. n. 1570/M368
Roma, 23 marzo 2005

Ai Signori Direttori
Dei SIIT – Settore Trasporti

LORO SEDI
Agli Uffici Provinciali del D.T.T.

LORO SEDI
Ai C.P.A.

LORO SEDI
All’Assessorato ai Trasporti,
della Regione Siciliana
Via Notarbartolo, 9
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Motorizzazione Civile
Lungoadige S. Nicolò, 14
38100 TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige – Rip.ne 38
Via Crispi, 8
BOLZANO

e p.c.
All’ANFIA
via Piemonte, 32 – ROMA

All’UNRAE
via Abruzzi, 25 – ROMA


OGGETTO: Inquadramento dei veicoli in circolazione dalla categoria M1 alla categoria N1.

Note introduttive

Com’è noto, con circolare n. 2979M368 del 28.07.2003 sono state regolamentate talune procedure di aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli, a norma dell’art. 78 del Codice della strada.
A seguito di approfondite analisi concernenti gli effetti che le disposizioni introdotte con detta circolare hanno prodotto sul sistema delle trasformazioni e tenuto conto dei pareri espressi , per le vie brevi, da alcuni uffici periferici, si è ritenuto opportuno modificare i contenuti della citata circolare proponendone una nuova versione.
I principi di base delle presenti disposizioni trovano, peraltro, origine dalle considerazioni, di seguito specificate, riguardanti la classificazione dei veicoli e le norme applicabili, seppure in fase di omologazione, alle diverse categorie dei veicoli ed, in particolare, delle implicazioni sull’argomento mutuabili dagli emendamenti alla direttiva 70/156/CEE, concernente l’omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi.


Premesse

La vigente classificazione dei veicoli, riferita alle loro caratteristiche costruttive, individua:
- i veicoli della categoria M1: veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- i veicoli della categoria N1: veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote e massa massima non superiore a 3,5 t.
Appare, pertanto, necessario che un’eventuale classificazione di un veicolo in una categoria diversa da quella originaria non possa prescindere, in primo luogo, dal rispetto delle condizioni riportate nell’allegato II – lettera C - della direttiva 70/156/CEE così come modificata dalla direttiva 2001/116/CEE.
Per quanto riguarda, invece, gli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e di salvaguardia ambientale si ritiene che l’inquadramento in una categoria diversa da quella originaria può ritenersi ammissibile alla condizione che il veicolo modificato risulti conforme a tutte le direttive particolari e alle norme nazionali vigenti, al momento stesso dell’allestimento e riguardanti gli elementi oggetto di modifica, per la categoria nella quale è richiesto l’inquadramento. Tuttavia, si deve ritenere che, fatti salvi alcuni aspetti particolari comunque verificabili secondo le modalità appresso indicate, la rispondenza a ciascuna delle direttive particolari per la categoria N1 è data automaticamente dalla rispondenza alle corrispondenti direttive per la categoria M1, queste ultime notoriamente più restrittive.

Tutto ciò premesso, sottolineando che la presente circolare è diretta solo alle modifiche che non riguardano la struttura portante del veicolo, ma unicamente l’allestimento interno (ad esempio variazione del numero dei posti e protezione del carico), si riportano di seguito i casi e le condizioni in cui è ammesso il cambio di categoria.


1. Inquadramento di un veicolo dalla categoria M1 a quella N1

La procedura è destinata a veicoli già immatricolati ed è applicabile unicamente ai veicoli che abbiano carrozzeria originaria “AF” multiuso oppure “AC” familiare.
Per tali veicoli le richieste andranno presentate presso l’Ufficio periferico del DTT, competente in relazione alla sede dell’allestitore, che procederà a visita e prova per l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del C.d.S..
Alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione debbono essere tra l’altro allegati:
- dichiarazione dei lavori eseguiti a regola d’arte, rilasciata dall’allestitore, contenente una chiara descrizione delle modifiche effettuate;
- relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, relativa alla verifica ponderale di tutte le possibili combinazioni di carico. Le verifiche dovranno essere effettuate in relazione alle masse massime ammissibili sui singoli assi del veicolo originario.
In sede di visita e prova dovrà essere verificato, oltre alla rispondenza del veicolo a quanto riportato nella relazione tecnica, che gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili eventualmente rimossi siano resi inaccessibili (secondo la definizione riportata nella direttiva 70/156/CEE), che la paratia sia correttamente installata (D.M. 25 marzo 1996, n. 326), nonché il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) dell’allegato II – lettera C della direttiva 2001/116/CEE che si richiamano in nota . Si precisa, a tal proposito, che le masse da prendere in considerazione sono quelle riscontrate al momento della visita e prova e che non va applicata alcuna tolleranza.

Le stesse condizioni e verifiche sopra richiamate devono essere soddisfatte anche nel caso di nazionalizzazione di veicoli della categoria N1 provenienti da Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Infine, qualora venisse richiesto il riconoscimento della massa rimorchiabile per il veicolo trasformato, potrà confermarsi come limite massimo, ove esistente, quella del veicolo di categoria M1 in trasformazione, purché compatibile con le previste condizioni di carico del veicolo inquadrato nella categoria N1. Pertanto qualora il veicolo M1 originario non disponga di una massa rimorchiabile non potrà del pari esserne attribuita alcuna al veicolo N1 trasformato.


2. Incremento del numero dei posti dei veicoli di categoria N1

L’ammissibilità tecnica dell’operazione è subordinata alla rispondenza del veicolo alle direttive comunitarie e alle norme nazionali per l’omologazione dei veicoli in vigore all’atto della richiesta, limitatamente agli aspetti interessati dalle modifiche apportate, con particolare riferimento ai sedili, alle cinture di sicurezza e loro ancoraggi.
Pertanto, condizione necessaria all’incremento del numero dei posti è che il veicolo sia stato equipaggiato sin dall’origine, in relazione ai posti da incrementare, con gli ancoraggi dei sedili e delle cinture.
Conseguentemente, alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione deve essere allegato, oltre alla documentazione già indicata al paragrafo 1, anche un attestato, rilasciato dal costruttore del veicolo o dal suo legale rappresentante e firmato dal responsabile tecnico della fabbrica o da persona a tale scopo debitamente autorizzata, che certifichi che il veicolo, limitatamente ai posti da incrementare, è stato equipaggiato sin dall’origine con gli ancoraggi dei sedili e delle cinture. Nello stesso attestato deve essere comprovata la rispondenza dei sedili, delle cinture di sicurezza e dei loro ancoraggi, sempre limitatamente ai posti incrementati, alle direttive comunitarie vigenti per l’omologazione dei veicoli della categoria N1.
In sede di visita e prova per l’aggiornamento della carta di circolazione, effettuata a norma dell‘art. 78 del C.d.S. deve essere verificato, oltre a quanto riportato al paragrafo 1, la corretta applicazione dei sedili e dei relativi sistemi di ritenuta.
L’operazione sopra descritta non è applicabile ai veicoli che siano stati oggetto di cambio di categoria da M1 a N1


1 a) il numero dei posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 6; un “posto a sedere” è determinato dalla presenza sul veicolo di ancoraggi “accessibili” dei sedili, dove per accessibili s’intendono gli ancoraggi che possono essere utilizzati. Per evitare che gli ancoraggi risultino “accessibili”, il costruttore ne deve impedire materialmente l’uso, ad esempio coprendoli con piastre saldate o altri dispositivi fissi simili che non possono essere rimossi con gli attrezzi normalmente in uso.

b) P – (M+Nx68) > Nx68 con
P = massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;
M = massa in ordine di marcia (tara);
N = numero dei posti escluso quello del conducente.



3. Note finali

Nei casi qui trattati il veicolo oggetto di modifiche, pur variando la tara, mantiene inalterata la massa complessiva a pieno carico.

In fase di aggiornamento della carta di circolazione, l’originario codice di immatricolazione/numero di omologazione deve essere variato in relazione all’operazione di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (cosiddetto unico esemplare) e nelle righe descrittive deve essere riportata l’omologazione originaria.
In sede di prima immatricolazione i veicoli omologati devono essere classificati nella categoria risultante dalla dichiarazione o dal certificato di conformità che accompagna gli stessi e pertanto non è consentito il cambio di destinazione o l’incremento dei posti contestualmente al rilascio della carta di circolazione.
Non è consentito il cambio dalla categoria N1 alla categoria M1, anche se trattasi di veicoli originariamente inquadrati nella categoria M1.

Anche i veicoli uso speciale ufficio, che com’è noto sono regolamentati dal decreto dirigenziale 10/12/2002 pubblicato su G.U. n. 300 del 23/12/2002 (da applicarsi anche ai veicoli provenienti dall’estero), non possono essere oggetto di cambio di destinazione per l’inquadramento nella categoria M1, indipendentemente dalla categoria indicata sulla carta di circolazione dello stesso veicolo già classificato “uso speciale”.
Tali veicoli, potranno invece essere inquadrati nella categoria N1 ricorrendo le condizioni di cui al paragrafo 1.

E’ abrogata la precedente circolare n. 2979M368 del 28.07.2003 nonché tutte le norme precedenti eventualmente in contrasto con la presente.


IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE
Ing. Sergio DONDOLINI

VISTO
IL CAPO DIPARTIMENTO
Ing. Amedeo FUMERO


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