Nella definizione di “kit estetico” rientra ciascuno dei seguenti componenti:
· paraurti anteriore con o senza spoiler
· paraurti posteriore con o senza spoiler
· appendici laterali sotto le portiere (minigonne)
· alettone
· cofano con presa d’aria
· presa d’aria nel tetto
· bombature in corrispondenza dei passaruota.
Un kit estetico, pertanto, può essere composto da uno o più elementi di tale elenco.
Chi può applicare un kit estetico su un autoveicolo?
Tutti gli interventi tecnici sugli autoveicoli, di qualunque tipo siano, devono essere realizzati da aziende specializzate.
La ragione è semplice: modificare un autoveicolo significa alterarne le caratteristiche costruttive originali e bisogna quindi operare con la massima competenza.
Se uno spoiler anteriore non fosse stato fissato correttamente, per esempio, potrebbe generare pericolose conseguenze durante la circolazione.
Dunque: il montaggio di un kit estetico dev’essere sempre affidato a un’officina qualificata.
Cosa potrebbe succedere se montassi personalmente il kit?
Una recente circolare diramata dal Ministero dell’Interno agli organi di polizia rammenta che gli alettoni, gli spoiler e le minigonne “possono essere installati a cura e sotto l’esclusiva responsabilità del conducente”.
I conducenti, però, a meno che non siano allestitori o carrozzieri, non hanno la competenza di questi professionisti e quindi non sono in grado di dare alcuna garanzia sulla correttezza del montaggio.
Pertanto, se l’installazione non fosse stata effettuata “a perfetta regola d’arte”, per usare una formula nota e molto chiara, il conducente potrebbe esporsi a un rischio elevato. A tal punto, forse, che nemmeno la sua compagnia assicurativa sarebbe in grado di coprirlo.
Questo spiega anche la ragione per cui è senz’altro prudente certificare il proprio autoveicolo allestito con un kit estetico.
Riferimenti normativi: Circolare n. 5619.060.0 (22 luglio 2003) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Cosa devo fare per applicare e regolarizzare un kit estetico sul mio autoveicolo?
L’applicazione del kit estetico è permessa purché esso non sporga dalle dimensioni di sagoma originali dell’autoveicolo. Questo fa sì che non sia necessario procedere all’aggiornamento della carta di circolazione.
Detto ciò, è opportuno rivolgersi a un’azienda specializzata in tali particolari allestimenti, che potrà dare la massima garanzia sul lavoro effettuato.
Infine, è opportuno procurarsi un certificato che provi la conformità dell’allestimento alle norme nazionali ed europee in vigore.
Riferimenti normativi: Circolare n. 5619.060.0 (22 luglio 2003) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Quando un kit estetico può essere certificato?
Quando non sporga dalle dimensioni di sagoma dell’autoveicolo, sia efficacemente ancorato e non presenti bordi appuntiti e taglienti.
La lunghezza e la larghezza, nella maggior parte dei casi, sono annotate sulla carta di circolazione. L’altezza può essere rilevata nei prospetti omologativi (noti anche con la sigla DGM 405) o nel certificato di conformità europea (cioè il COC).
La lunghezza totale dell’autoveicolo allestito deve coincidere con quella indicata sulla carta di circolazione. La larghezza, invece, può anche essere maggiore, ma non deve superare complessivamente i 6 cm di differenza (3 cm per lato).
L’altezza minima dal suolo, in corrispondenza del punto più basso del paraurti anteriore e di quello posteriore, non dev’essere minore di 8 cm.
Se anche uno solo di questi requisiti non fosse soddisfatto, il kit non potrebbe essere certificato.
Riferimenti normativi: Circolare n. 5619.060.0 (22 luglio 2003) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Perché è meglio certificare l’allestimento?
Perché il conducente è direttamente responsabile di ciò che monta sull’autoveicolo, ma non sempre è in grado di provare che la modifica è stata realizzata a perfetta regola d’arte, come richiede la legge.
In caso di incidente, per esempio, potrebbe nascere la necessità di escludere che il kit estetico non sia fra le possibili concause.
Le disposizioni ministeriali impongono di effettuare delle verifiche anche di carattere tecnico. Per il conducente, perciò, la certificazione costituisce un’efficace, indispensabile forma di tutela.
Riferimenti normativi: Circolare n. 5619.060.0 (22 luglio 2003) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La cosiddetta “barra duomi" comporta l'aggiornamento della carta di circolazione?
Il montaggio di strutture di irrigidimento tra gli ancoraggi degli ammortizzatori anteriori, purché effettuato in maniera amovibile, non influenza gli aspetti tecnici dell’autoveicolo per la cui variazione s’imponga una visita e prova e l’aggiornamento della carta di circolazione.
Lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispondendo a un quesito rivolto dal Giudice di Pace di Cortina D’Ampezzo, è pervenuto a tale conclusione (lettera prot. n. 0678UT02/CG2 dell’11 luglio 2000).
Al contrario, la variazione dell’assetto di un autoveicolo (abbassamento e irrigidimento, con o senza la sostituzione di ammortizzatori, molloni etc.) può modificare sensibilmente la posizione di alcuni dispositivi soggetti a particolari prescrizioni normative. Non si tratta quindi di un intervento da effettuare senza specifiche competenze e attente valutazioni tecniche preliminari, anche da parte della stessa casa costruttrice.
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