Perché oggi si può regolarizzare l’80 % del tuning anche in Italia?
Dal 2003 diverse cose sono cambiate, ma ancora pochi lo sanno!
Ma a chi la competenza?
La mia esperienza di oltre 25 anni di omologazioni e approvazioni in unico esemplare del settore, mi insegna che oggi a noi sono state recapitate competenze relative ad una attività supplementare che sarebbe a carico di altri e cerco di spiegarmi meglio. La normativa italiana (a partire dal codice della strada) stabilisce che per ogni modifica apportata ad un veicolo, tale modifica deve essere riportata sulla carta di circolazione (art. 78 CDS e Regolamento di attuazione).
Il codice stesso stabilisce che l’organo per effettuare queste verifiche è la ex Motorizzazione attraverso i suoi uffici periferici (uffici provinciali) art. 236 comma 1 del Regolamento di attuazione.
Queste due regole sono chiare e precise ed ogni accessorio che viene installato fisso su un veicolo tunizzato rientra sicuramente tra quelli che sono soggetti a tale aggiornamento.
Appunto in 25 anni di attività il mio compito è stato di progettare, disegnare, calcolare e sottoporre ai competenti organi i nostri progetti per poi procedere al collaudo di aggiornamento.
Il nostro studio tecnico ha sottoposto ad omologazione e/o ad approvazione in unico esemplare presso i competenti organi oltre 12 mila (confermo dodicimila) progetti tra i più diversificati: trasformazioni da autovettura ad autocarro, allestimenti di camper od autocaravan, cassoni ribaltabili o gru dietrocabina, sponde montacarichi o allestimenti di ambulanze e tanti altri tipi di progetti come per esempio una moda degli anni 80 i van su furgone, molto simile all’attuale tuning auto, già allora si montavano spoiler, alettoni, prese d’aria e minigonne sui mitici Bedford.
Inoltre una circolare del 1999 (la prot. N. 1722/Dc MOT B074) ha stabilito che la responsabilità tecnica su questi progetti è a totale carico del tecnico abilitato ed accreditato e che l’amministrazione pubblica, ha il solo compito, di verificare che all’interno delle domande di aggiornamento, sia presente e nelle formule previste la documentazione di rito, limitandosi al solo controllo di rispondenza tra progetto e stato di fatto.
Ma allora cosa centrano gli enti privati se la competenza è della ex Motorizzazione?
Quando a marzo 2003 mi sono trovato a far parte del consiglio direttivo dell’Ascar (l’associazione dei produttori di elementi di secondo equipaggiamento) il problema mi si è posto direttamente e proveniva da aziende produttrici di grande valore anche mondiale.
Come sempre siamo abituati a fare, ci siamo immediatamente mossi per avere risposte ufficiali e soprattutto risposte nero su bianco.
La prima da dove siamo partiti era già stata enunciata ed introduceva alcuni criteri di valutazione giuridica decisamente importanti e per il settore innovativi.
La circolare a cui mi riferisco è la Prot. N. 1680/M360 dell’8 maggio 02. (vedi allegato 1) che ha per oggetto: “Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli” a firma dell’allora Direttore Generale della Direzione Generale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Roma, dott. Giorgio Berruti.
Cosa aveva di particolare questa circolare? A mio avviso ben tre elementi fondamentali:
1. L’ammissione che in base al Trattato che ha costituito la Comunità europea, non è possibile vietare la commercializzazione in Italia, di un prodotto approvato in un altro stato membro.
2. Il riconoscimento, per esempio delle Certificazioni e/o delle Omologazioni di enti privati tedeschi quali i vari TUV e Dekra o Il laboratorio Centrale FFIL spagnolo, che nei loro stati sono delegati a queste operazioni tecniche, ma che nella maggior parte dei casi rilasciano delle certificazioni (TGA) con valore legale nel loro paese, ma non sono delle omologazioni europee.
3. .. E’ appena il caso di precisare che l’applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del CDS…, secondo noi, invece in pieno contrasto con i punti Clettera m e D lettera c dell’appedice V all’art. 227 del regolamento, che elenca le caratteristiche costruttive e funzionali la cui modifica comporta l’aggiornamento della carta di circolazione.
Possibile che il Ministero si assumesse una così ampia responsabilità, di fatto liberalizzando la commercializzazione di pellicole adesive, senza alcun controllo, sull’origine e sull’omologazione del prodotto.
Noi abbiamo pensato che la spiegazione sia dovuta ad alcuni fattori ben precisi:
a. che la direzione Centrale riconosca l’impossibilità da parte della sua periferia di fare fronte all’enorme numero di richieste di aggiorrnamento che si sarebbero accumulate rischiando per alcuni uffici provinciali la vera e propria paralisi operativa.
b. Che ormai la indispensabile privatizzazione in atto in tutti i paesi europei, non può che prima o poi trovare riscontro anche il Italia.
. Che le normative Europee sono prevalenti a quelle nazionali di un paese membro e che in caso di contrasto tra le due, il paese membro è destinato a soccombere davati ai ricorsi presso la Corte di Bruxelles.
Il processo di riduzione dei costi spinge le singole amministrazioni a drastiche riduzioni dei costi, ad iniziare da quelle del personale.
Pertanto riducendo il numero degli addetti negli uffici periferici si riducono le possibilità di operatività e di servizio ai cittadini.
Ecco perché si è aperto agli enti privati
Questa strada apre alla privatizzazione, percorso già avviato con l’affidamento a privati del servizio di revisione dei veicoli a Centri privati e delle immatricolazioni e dei passaggi di proprietà presso gli sportelli telemateci delle Agenzie di pratiche auto.
Ma non è finita, da quel marzo 2003 altri segni indelebili verso questa soluzione si sono manifestati:
il 19 maggio 2003 con circolare prot. N. 1830_ MOT 2/B indirizzata ad un costruttore e a firma dell’ing. Alessandro De Grazia direttore della divisione competente del Dipartimento di Roma con oggetto: “Chiarimenti in merito a silenziatori di sostituzione su autovetture”, troviamo altri tre elementi molto interessanti:
a. si ribadisce anche in questo caso che non è necessario aggiornare la carta di circolazione contrariamente al punto E lettere b, c e d della già richiamata appendice V
. che è possibile tale sostituzione purchè ciò avvenga con altro accessorio omologato come unità tecnica indipendente e quindi rispndente alla direttiva Europea 70/157 CE e successivi aggirnamenti
c. Che la motivazione per cui non risultava necessario l’aggiornamento era dovuto al fatto che sulla carta di circolazione non figura alcuna indicazione circa l’identificazione del dispositivo di scarico.
Questo ultimo punto è davvero innovativo e per la prima volta da quando opero in questo mondo è stato addotto come motivazione al non obbligo dell’applicazione dell’art. 78, in effetti conferma quanto determinato nella circolare iniziale del 97 (vedi allegato 2) a firma dell’ing D’Ulisse, che per altro come ribadisce la ex Motorizzazione di Bologna, obbliga addirittura lo stesso organo di Polizia di dotarsi di un fonometro per effettuare le verifiche secondo prassi tecnica. Ciò è quella che si può chiamare la reiterazione del delitto! A questo punto secondo questo enunciato tutto ciò che non è riportato sul cosidetto libretto e viene sostituito con un accessorio di tipo omologato come unità tecnica indipendente può essere regolarmente montato senza che ricorra alcun obbligo, ciò si somma a tutto ciò che è approvato, omologato e certificato in un paese membro della CE.
Infine il 22 luglio sempre del 2003 agli organi di Polizia Stradale ed al Prefetto di Bologna giunge in risposta a precisi quesiti una serie di risposte nella circolareprot. N. 5619.060.0 (vedi allegato 3)a firma del coordinatore dell’Emilia Romagna ing. Bruno Giordano, ed integralmente riportata nella rivista Tuning Generation di novembre 2005.
L’oggetto dellla circolare è: “Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore (art.72 CDS), modifiche costruttive (art. 78 CDS). Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione diversi da quelli di cui all’art 151 del CDS (art. 153, c.9 CDS)”.
Riassumendo velocemente: Punto 1: Luci blu od altre di colori diversi da quelli previsti dall’art 151 CDS sono vietate, anche se non usate.
Punto 2: Alettoni, spoiler, minigonne, non essendo nel famoso elenco dell’appendice V non sono soggette all’aggiornamento della carta di circolazione, anche se poi se ne prescrivono delle verifiche tecniche a cura del proprietario del veicolo(e con quale grado di competenza?), al pari dei portapacchi o portabiciclette.
Punto 3: sostituzione del finale della marmitta, conferma la circolare di De Grazia, ma ne prescrive una verifica tecnica (il rispetto dei parametri limite della rumorosità riportati sulla carta di circolazione).
Punto 4: Luci a led, rosse, vale lo stesso discorso delle luci Blu.
Punto 5: Limite massimo di ribassamento dell’autovettura, stabilisce che non c’è un limite di altezza minima da terra, che sulla carta di circolazione non c’è nessun rifermento a tale dispositivo e pertanto in caso di dubbio bisogna prima consultare il costruttore e poi in caso di verifica documentale di non corrispondenza procedere ad elevare la contravvenzione in base all’art 78 CDS.
Punto 6: Vetri scuri, si conferma che i vetri anteriori non possono essere oscurati se non in forma lieve (diciamo noi che il vetro deve mantenere una trasparenza uguale o superiore al 75%) e che le pellicole non possono essere montate sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori, confermando la circolare del 2002 già citata.
A conferma del punto 2, la circolare del 3 luglio 2003 prot. N. 4180/03 a firma dell’ing. Carlo Alberto Barbi direttore del Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi di Roma e in linea gerarchica uno dei primi dirigenti del Dipartimento, stabilisce che per modifiche di kit estetici che non modifichino le dimensioni e le masse del veicolo, nelle loro tolleranze, non sono soggette all’aggiornamento della carta di circolazione.
Ma queste modifiche non vengono fissate sulla carrozzeria?
Si, pertanto questa affermazione è in contrasto con il punto A lettera m dell’appendice V (che ovviamente riporta come voce carrozzeria e non alettoni, spoiler o minigonne ecc.).
Dopo tutte queste premesse cosa se ne deduce?
Tutte le deroghe sinora concesse con misure tampone come le circolari soprarichiamate e tuttora legalmente riconosciute e mai smentite consentono a tutto coloro che vogliono regolarazzare la propria auto di farlo attraverso l’istituto della nostra certificazione per i seguenti motivi:
1. la circ. 1722/99 ce ne riconosce le competenze tecniche e le responsabilità giuridiche
2. le norme di volta in volta firmate dai vari dirigenti del Ministero sono la conseguenza del ricorso dei produttori alla Corte di Bruxelles che ha di fatto condannato l’Italia a liberalizzare prodotti omologati o certificati in uno stato membro.
3. Che lo stesso ministero già si è riservato di adottare le procedure che la comunità europea intende adottare in questo segmento, ma che di fatto sono già espesse in tutti gli stati aderenti (compresa la Spagna che in questa direzione si era mossa molto tempo dopo di noi).
4. Che le norme tecniche sono già state promulgate nella loro completezza a livello europeo e che l’Italia ha regolarmente recepito, infatti se ciò non fosse, come potrebbero le case costruttrici in fase di primo equipaggiamento prevedere delle versioni “tunizzate”e regolarmente omologate e riportate sulle carte di circolazione?
5. Infine, non contenti delle disposizioni sopra descritte, abbiamo deciso di presentare direttamente ai nostri interlocutori istituzionali diretti un progetto che comprendesse tutti i punti sopra riportati per averne una risposta chiara e a noi diretta ed ovviamente nero su bianco.
Con disposizione ministeriale n. 13265/165.1 del 27 ottobre 2003, ci veniva risposto che in base alle nostre verifiche tecniche, al progetto e ai calcoli presentati, nonché ai riferimenti normativi adotti; la richiesta di approvazione in unico esemplare (art. 78 CDS) per: Modifiche di carrozzeria e finiture interne secondo quanto previsto dall’appendice V dell’art 227 del Regolamento di attuazione;…non si ritiene necessaria la visita e prova del veicolo per il successivo aggiornamento della carta di circolazione… di fatto demandando ai nostri controlli tecnici la responsabilità di accertare tali requisiti.
E allora come facciamo per i controlli su strada?
Inizialmente siamo dovuti ricorrere passivamente ai Giudici di Pace, per documentare la regolarità di quanto noi forniamo ai possessori delle auto da noi certificate (che comunque non è una cosa semplice ottenere). E’ quello che hanno perfettamente compreso alcuni Giudici di Pace ed in particolare il giudice Cipriani della Giurisdizione di Monza.
In data 23 marzo 2005 il giudice Cipriani ha accolto il primo ricorso di un veicolo da noi certificato a seguito di ritiro della carta di circolazione in base all’art. 78 c. 3 CDS da parte degli organi di controllo.
Riteniamo che tra le sue valutazioni, che hanno portato a questa sua decisione così importante per Noi, abbia fortemente inciso la competenza tecnica e la completezza documentale presentata a supporto dell’incidente probatorio, ritenendo al momento la nostra certificazione un documento sufficiente e necessario al fine di tutelare un cittadino che vuole nel rispetto della normativa avere un veicolo personalizzato.
Non appena avremo un dossier completo, non saremo più passivi e proprio per questo che per noi l’anno 2006 sarà l’anno della comunicazione e del confronto con tutti gli attori in campo: Costruttori, allestitori, forze dell’ordine ed istituzioni.
Concludiamo che alla luce di quanto sopraesposto riteniamo oggi la nostra certificazione l’unico atto giuridico in grado di tutelare un tuner davanti ai seguenti problemi che gli potessero derivare:
- Ritiro della carta di circolazione in base all’art. 78 c. 3 CDS
- Diritto di rivalsa delle compagnie assicuratrici in caso di incidente e di risarcimento danno (valore dell’allestimento tuning)
- Eventuali ricorsi a Giudici di Pace
Infine per tutti coloro che volessero modificare la propria auto secondo dei parametri diversi da quelli attualmente a noi consentiti attraverso l’istituto della certificazione (che deve obbligatoriamente tenere conto delle deroghe ministeriali) ricordiamo che siamo mandatari in Italia di TUV Nord (secondo ente di certificazione automotive per fatturato mondiale dei quattro noti enti tedeschi) e pertanto in grado di approvare in unico esemplare qualsiasi modifica (con esclusione del motore) per la personalizzazione della propria auto.
Progetti di Latuga Giuliano
Proprietaria del marchio Tecnostrada.it
e mandataria di TUV Nord per l’Italia